Art. 96

Comitato per la risoluzione dell’EIOPA

In vigore dal 27 nov 2024
Comitato per la risoluzione dell’EIOPA 1.   L’EIOPA istituisce un comitato interno permanente a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 ai fini della preparazione delle sue decisioni di cui all’ di tale regolamento, comprese le decisioni relative ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione riguardanti i compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. Tale comitato è composto dalle autorità di risoluzione di cui all’ della presente direttiva. 2.   Ai fini della presente direttiva l’EIOPA collabora con l’ABE e l’ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Ai fini della presente direttiva l’EIOPA garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1094/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l’elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e sviluppa metodi per la risoluzione dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva che sono in dissesto.
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