Art. 97

Cooperazione con l’EIOPA

In vigore dal 27 nov 2024
Cooperazione con l’EIOPA 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione collaborino con l’EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione forniscano senza indugio all’EIOPA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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