Art. 99
Riesame
In vigore dal 27 nov 2024
Riesame
Entro il 29 gennaio 2030, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione in particolare:
a)
valuta se e in che misura gli obiettivi della presente direttiva sono stati conseguiti per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e il rafforzamento del sistema finanziario nell’Unione alla luce degli sviluppi economici e di mercato;
b)
valuta lo stato di avanzamento in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
c)
valuta la necessità di introdurre definizioni minime armonizzate a livello delle polizze coperte nonché delle persone che vantano crediti e delle polizze ammissibili e, se del caso, delinea le misure necessarie per introdurre tali definizioni;
d)
analizza l’esperienza acquisita nello scambio di informazioni tra le autorità competenti per la vigilanza o la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli enti creditizi nei casi in cui il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), faccia parte di un conglomerato finanziario;
e)
valuta la fattibilità e le condizioni preliminari per consentire ai conglomerati finanziari di redigere singoli piani (preventivi) di risanamento di gruppo per l’intero conglomerato e per consentire alle autorità di risoluzione di elaborare singoli piani di risoluzione di gruppo per l’intero conglomerato finanziario;
f)
analizza i vantaggi di un’ulteriore armonizzazione del quadro di gestione delle crisi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1:oj#art-99