Art. 99

Riesame

In vigore dal 27 nov 2024
Riesame Entro il 29 gennaio 2030, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione in particolare: a) valuta se e in che misura gli obiettivi della presente direttiva sono stati conseguiti per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e il rafforzamento del sistema finanziario nell’Unione alla luce degli sviluppi economici e di mercato; b) valuta lo stato di avanzamento in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione; c) valuta la necessità di introdurre definizioni minime armonizzate a livello delle polizze coperte nonché delle persone che vantano crediti e delle polizze ammissibili e, se del caso, delinea le misure necessarie per introdurre tali definizioni; d) analizza l’esperienza acquisita nello scambio di informazioni tra le autorità competenti per la vigilanza o la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli enti creditizi nei casi in cui il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), faccia parte di un conglomerato finanziario; e) valuta la fattibilità e le condizioni preliminari per consentire ai conglomerati finanziari di redigere singoli piani (preventivi) di risanamento di gruppo per l’intero conglomerato e per consentire alle autorità di risoluzione di elaborare singoli piani di risoluzione di gruppo per l’intero conglomerato finanziario; f) analizza i vantaggi di un’ulteriore armonizzazione del quadro di gestione delle crisi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.
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