Art. 35
Obiettivo e ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
In vigore dal 27 nov 2024
Obiettivo e ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione per uno dei seguenti fini:
a)
ricapitalizzare un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 3, in misura sufficiente ad applicare lo strumento del solvent run-off e a mantenere la sua autorizzazione a norma della direttiva 2009/138/CE;
b)
convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti, compresi i crediti di assicurazione, o dei titoli di debito ceduti:
i)
a un’impresa-ponte; o
ii)
nell’ambito dello strumento della separazione di attività e passività o dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.
Nell’applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti di assicurazione, le autorità di risoluzione possono anche ristrutturare i termini dei relativi contratti di assicurazione per conseguire più efficacemente gli obiettivi della risoluzione. A tal fine, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto sull’interesse collettivo dei contraenti.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione determinino l’importo di cui gli strumenti di capitale, i titoli di debito e le altre passività ammissibili devono essere svalutati o convertiti ai fini di cui al paragrafo 1 sulla base della valutazione effettuata a norma dell’.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione a tutte le passività dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), mantenendo la loro forma giuridica o considerandone la modifica, se necessario.
4. Gli Stati membri assicurano che lo strumento della svalutazione o conversione possa essere applicato a tutti gli strumenti di capitale e a tutte le passività di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale strumento a norma dei paragrafi da 5 a 8 del presente articolo.
5. Le autorità di risoluzione non applicano lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:
a)
passività garantite;
b)
passività nei confronti di enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione o di riassicurazione, ad eccezione dei soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
c)
passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
d)
passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
i)
un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;
ii)
un creditore, sia esso un fornitore o un’impresa commerciale, che abbia fornito a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), beni o servizi, quali servizi informatici, utenze e locazione, riparazione e manutenzione dei locali, necessari per assicurare la continuità del funzionamento delle operazioni di tale soggetto o per assicurare la continuità della copertura assicurativa;
iii)
autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
iv)
sistemi di garanzia delle assicurazioni derivanti dai contributi dovuti in conformità della legislazione nazionale applicabile;
e)
passività derivanti dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE.
6. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di risoluzione non siano tenute ad applicare lo strumento della svalutazione o conversione in relazione a quanto segue:
a)
le passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività conformemente all’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
b)
le passività derivanti da contratti privati di assicurazione malattia o da contratti privati di assicurazione per l’assistenza a lungo termine forniti in alternativa alla copertura sanitaria o alla copertura per l’assistenza a lungo termine obbligatorie fornite dal regime di previdenza sociale istituito per legge; l’esclusione si applica solo alla parte della responsabilità in questione che sostituisce la componente obbligatoria del regime di previdenza sociale istituito per legge.
7. Il paragrafo 5, lettera a), e il paragrafo 6, lettera a), non ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, lo strumento della svalutazione o conversione in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie a fronte dei quali è stata costituita o in relazione a qualsiasi parte delle passività di cui al paragrafo 6, lettera a), che supera il valore delle attività iscritte nel registro speciale di cui all’articolo 276, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
8. In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento della svalutazione o conversione, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione di tale strumento nelle situazioni seguenti:
a)
non è possibile svalutare o convertire tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell’autorità di risoluzione;
b)
l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell’impresa soggetta a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;
c)
l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, che potrebbe provocare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione;
d)
l’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dall’applicazione di tale strumento; o
e)
l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per garantire che i terzi siano risarciti per i danni alle persone e i danni coperti da contratti di assicurazione relativi alla responsabilità civile nei casi in cui tali contratti siano obbligatori a norma del diritto applicabile.
9. Le autorità di risoluzione tengono conto del fatto che, in caso di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione, i contratti di assicurazione i cui termini sono stati ristrutturati a norma del paragrafo 1, secondo comma, soddisfano, a seguito della ristrutturazione, i livelli minimi di copertura obbligatoria previsti dal diritto applicabile.
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