Art. 94

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

In vigore dal 27 nov 2024
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014 All’ del regolamento (UE) n. 806/2014, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, i sistemi di indennizzo degli investitori, le autorità competenti per le procedure ordinarie di insolvenza, le autorità di risoluzione nel settore assicurativo, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti, l’ABE o, fatto salvo l’ del presente regolamento, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.».
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