Art. 33
Funzionamento dell’impresa -ponte
In vigore dal 27 nov 2024
Funzionamento dell’impresa -ponte
1. Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell’impresa-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:
a)
l’autorità di risoluzione ha approvato gli atti costitutivi dell’impresa-ponte;
b)
a seconda dell’assetto proprietario dell’impresa-ponte, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa-ponte;
c)
l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne stabilisce le responsabilità;
d)
l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell’impresa-ponte;
e)
l’impresa-ponte è autorizzata conformemente alla direttiva 2009/138/CE ed è in possesso dell’autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all’ della presente direttiva;
f)
l’impresa-ponte soddisfa i requisiti della direttiva 2009/138/CE ed è soggetta a vigilanza a norma della stessa;
g)
il funzionamento dell’impresa-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e l’autorità di risoluzione può stabilire di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento.
Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere e) ed f), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’impresa-ponte può essere costituita e autorizzata anche se all’inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2009/138/CE per un breve periodo. A tal fine l’autorità di risoluzione presenta una richiesta all’autorità di vigilanza. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità di vigilanza indica il periodo durante il quale l’impresa-ponte beneficia della deroga all’ottemperanza ai requisiti della direttiva 2009/138/CE. Tale periodo non supera i 24 mesi.
2. Fatte salve le restrizioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell’Unione o nazionali, la dirigenza dell’impresa-ponte gestisce l’impresa-ponte per conseguire gli obiettivi della risoluzione e vendere l’impresa soggetta a risoluzione o le attività, i diritti o le passività ceduti a uno o più acquirenti del settore privato non appena le condizioni di mercato lo permettano.
3. Le autorità di risoluzione decidono che l’impresa ponte non è più tale non appena si verifica una delle situazioni seguenti:
a)
l’impresa-ponte si fonde con un altro soggetto;
b)
l’impresa-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 2;
c)
la totalità o la quasi totalità delle attività, dei diritti o delle passività dell’impresa-ponte è venduta a un acquirente terzo;
d)
le attività dell’impresa-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.
4. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 5, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’impresa-ponte vanno a beneficio degli azionisti della stessa.
Storico versioni
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