Art. 98 · Sistemi di garanzia delle assicurazioni

Art. 98

Sistemi di garanzia delle assicurazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di garanzia delle assicurazioni Entro il 29 gennaio 2027, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’adeguatezza di norme minime comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni nell’Unione. Tale relazione quantomeno: a) valuta lo stato di avanzamento dei sistemi di garanzia delle assicurazioni negli Stati membri (livello di protezione, tipi di prestazioni assicurative protette, ipotesi di intervento); b) esamina le opzioni strategiche, comprese le diverse opzioni di intervento, come il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni per mantenere o liquidare le polizze di assicurazione, tenendo debitamente conto delle differenze tra i prodotti assicurativi nei vari Stati membri; c) valuta la necessità di introdurre e, se del caso, delineare le misure necessarie per fissare una linea di base minima per i sistemi di garanzia delle assicurazioni in tutta l’Unione. La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.
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