Art. 40

Svalutazione o conversione delle passività risultanti da derivati

In vigore dal 27 nov 2024
Svalutazione o conversione delle passività risultanti da derivati 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione o di conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All’avvio della procedura di risoluzione, le autorità di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine. Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall’applicazione della svalutazione o della conversione ai sensi dell’, paragrafo 8, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato. 2.   Ove le transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l’autorità di risoluzione o un perito indipendente determinano, nell’ambito della valutazione di cui all’, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell’accordo di netting. 3.   Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati conformemente ai seguenti fattori: a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting; b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; c) metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dalla svalutazione o conversione di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in una svalutazione o una conversione. 4.   L’EIOPA, previa consultazione dell’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 3 sulla valutazione delle passività risultanti da derivati. In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l’EIOPA tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell’accordo di netting. L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo