Art. 38

Ulteriori disposizioni riguardanti lo strumento della svalutazione o conversione

In vigore dal 27 nov 2024
Ulteriori disposizioni riguardanti lo strumento della svalutazione o conversione 1.   Le autorità di risoluzione applicano lo strumento della svalutazione o conversione secondo l’ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti: a) gli elementi di livello 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti di livello 1; b) il valore nominale degli strumenti di livello 2 è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti; c) il valore nominale degli strumenti di livello 3 è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti; d) il valore nominale o l’importo da pagare non ancora corrisposto relativo alle restanti passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compreso il rango dei crediti di assicurazione di cui all’articolo 275, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi della risoluzione. Qualora il livello di svalutazione basato sulla valutazione provvisoria di cui all’ risulti superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva di cui all’, paragrafo 2, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e, successivamente, gli azionisti nella misura necessaria. Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga non convertita in capitale o non svalutata. Gli Stati membri assicurano che tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità inferiore a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri. Ai fini del presente comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l’intero strumento è trattato come un credito derivante da elementi di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri. 2.   In caso di svalutazione del valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di un titolo di debito o altra passività ammissibile si applicano le condizioni seguenti: a) la riduzione risultante dall’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione è permanente, fatta salva un’eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso di cui al paragrafo 1; b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente, del titolo di debito o di altra passività ammissibile, in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un’impugnazione avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione; c) ai detentori dello strumento di capitale pertinente, del titolo di debito o di altra passività ammissibile non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3. 3.   Per effettuare la conversione degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili interessate conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), le autorità di risoluzione possono imporre ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di emettere strumenti di livello 1 per i detentori degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili in questione. Gli strumenti di capitale, i titoli di debito o altre passività ammissibili interessate possono essere convertiti purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) gli strumenti di livello 1 sono emessi dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dal soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), o dall’impresa madre con l’accordo della pertinente autorità di risoluzione; b) gli strumenti di livello 1 sono emessi prima che il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di soggetti statali; c) gli strumenti di livello 1 sono attribuiti e ceduti senza indugio in seguito all’esercizio del potere di conversione; d) il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti di livello 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente, titolo di debito o altra passività ammissibile è conforme all’. 4.   Ai fini della fornitura di strumenti di livello 1 a norma del paragrafo 3, l’autorità di risoluzione può imporre ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di mantenere, in qualsiasi momento, l’autorizzazione preliminare necessaria per l’emissione del numero pertinente di strumenti di livello 1.
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