Art. 42

Poteri generali

In vigore dal 27 nov 2024
Poteri generali 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), che soddisfano le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, a seconda dei casi. In particolare, le autorità di risoluzione dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione: a) potere di esigere da qualunque persona le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l’acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco; b) potere di assumere il controllo dell’impresa soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti agli azionisti, agli altri proprietari e all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tale impresa; c) potere di vietare di sottoscrivere nuove attività di assicurazione o di riassicurazione e di porre l’impresa soggetta a risoluzione in una procedura ordinata di solvent run-off per mettere fine alle sue attività; d) potere di autorizzare un’impresa-ponte costituita e autorizzata anche se non ottempera alla direttiva 2009/138/CE per il breve periodo di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva, a sottoscrivere nuove attività di assicurazione o riassicurazione o a rinnovare attività esistenti; e) potere di cedere azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’impresa soggetta a risoluzione; f) potere di cedere a un altro soggetto, con il consenso di quest’ultimo, diritti, attività o passività dell’impresa soggetta a risoluzione; g) potere di ristrutturare i crediti di assicurazione o di ridurre, anche a zero, il valore nominale o l’importo dovuto non ancora corrisposto dei titoli di debito o altre passività ammissibili, compresi i crediti di assicurazione, di un’impresa soggetta a risoluzione; h) potere di convertire i titoli di debito e le passività ammissibili, compresi i crediti di assicurazione, di un’impresa soggetta a risoluzione in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di un’impresa madre pertinente o di un’impresa-ponte alla quale sono ceduti le attività, i diritti o le passività del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e); i) potere di cancellare i titoli di debito emessi da un’impresa soggetta a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite soggette alle disposizioni dell’, paragrafo 5; j) potere di ridurre, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un’impresa soggetta a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà; k) potere d’imporre all’impresa soggetta a risoluzione o a un’impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti; l) potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall’impresa soggetta a risoluzione oppure di modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio; m) potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati; n) potere di rimuovere o sostituire l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l’alta dirigenza dell’impresa soggetta a risoluzione; o) potere di imporre all’autorità di vigilanza di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’ della direttiva 2009/138/CE. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate dall’autorità di vigilanza cessino qualora il loro mantenimento ostacoli il ricorso agli strumenti di risoluzione. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d’applicazione a norma di legge o contratto o altro: a) fatti salvi l’, paragrafo 8, e l’, paragrafo 1, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti, i creditori o i contraenti dell’impresa soggetta a risoluzione; b) prima dell’esercizio del potere, l’obbligo procedurale di notificarlo a determinate persone, compreso l’obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti presso altre autorità. Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. 4.   Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo non sia applicabile a un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, a causa della sua forma giuridica specifica di impresa mutua o società cooperativa, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche riguardo ai loro effetti. 5.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 4, le salvaguardie di cui al capo V della presente direttiva, o salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori, i contraenti e le controparti.
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