Art. 39

Effetto della svalutazione o conversione

In vigore dal 27 nov 2024
Effetto della svalutazione o conversione 1.   Gli Stati membri provvedono a che, qualora l’autorità di risoluzione applichi lo strumento della svalutazione o conversione ed eserciti i poteri di svalutazione o conversione conformemente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, lettere da g) a k), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano vincolanti immediatamente per l’impresa soggetta a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati. 2.   L’autorità di risoluzione esegue o dispone l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione, tra cui: a) la modifica di tutti i registri pertinenti; b) la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o di debito; c) l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà; d) la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetto di svalutazione senza l’obbligo di pubblicare il prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). 3.   Se un’autorità di risoluzione azzera il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’, paragrafo 1, lettera g), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’impresa soggetta a risoluzione né a qualsiasi soggetto che le succeda nell’ambito di una futura liquidazione. 4.   Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non ancora corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’, paragrafo 1, lettera g): a) la passività è assolta nella misura dell’importo ridotto; b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo da pagare ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’, paragrafo 1, lettera l).
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