Art. 17

Periodo di scadenza

In vigore dal 23 ott 2024
Periodo di scadenza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un danneggiato non abbia più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di dieci anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’. Tale periodo decorre: a) dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio; o b) nel caso di un prodotto modificato in maniera sostanziale, la data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale. 2.   In deroga al paragrafo 1, se non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalle date di cui al paragrafo 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il danneggiato non ha più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di 25 anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2853:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo