Art. 17
Periodo di scadenza
In vigore dal 23 ott 2024
Periodo di scadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché un danneggiato non abbia più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di dieci anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’. Tale periodo decorre:
a)
dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio; o
b)
nel caso di un prodotto modificato in maniera sostanziale, la data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale.
2. In deroga al paragrafo 1, se non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalle date di cui al paragrafo 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il danneggiato non ha più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di 25 anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’.
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