Art. 8
Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi
In vigore dal 23 ott 2024
Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti operatori economici siano responsabili del danno a norma della presente direttiva:
a)
il fabbricante di un prodotto difettoso;
b)
il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, fatta salva la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a); e
c)
nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell’Unione, e fatta salva la responsabilità di tale fabbricante:
i)
l’importatore del prodotto o componente difettoso;
ii)
il rappresentante autorizzato del fabbricante; e
iii)
se non vi è un importatore stabilito nell’Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.
La responsabilità del fabbricante di cui al primo comma, lettera a), copre anche l’eventuale danno causato da un componente difettoso se questo è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante.
2. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora non sia possibile identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, ciascun distributore del prodotto difettoso sia responsabile se:
a)
il danneggiato chiede a tale distributore di identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, o il proprio distributore che gli ha fornito tale prodotto; e
b)
tale distributore omette di identificare un operatore economico o il proprio distributore di cui alla lettera a) entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui alla lettera a).
4. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica anche a qualsiasi fornitore di una piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.
5. Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuna delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere ritenuta responsabile a norma della presente direttiva, o perché le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi nell’ambito del diritto nazionale, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche, per risarcire adeguatamente i danneggiati a causa di prodotti difettosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2853:oj#art-8