Art. 19

Trasparenza

In vigore dal 23 ott 2024
Trasparenza 1.   Gli Stati membri pubblicano, in formato elettronico di facile accesso, le sentenze definitive rese dalle rispettive corti d’appello o di ultima istanza nazionali relative ai procedimenti avviati a norma della presente direttiva. La pubblicazione di tali sentenze è effettuata conformemente al diritto nazionale. 2.   La Commissione istituisce e gestisce una banca dati di facile accesso e accessibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1.
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