Art. 19
Trasparenza
In vigore dal 23 ott 2024
Trasparenza
1. Gli Stati membri pubblicano, in formato elettronico di facile accesso, le sentenze definitive rese dalle rispettive corti d’appello o di ultima istanza nazionali relative ai procedimenti avviati a norma della presente direttiva. La pubblicazione di tali sentenze è effettuata conformemente al diritto nazionale.
2. La Commissione istituisce e gestisce una banca dati di facile accesso e accessibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2853:oj#art-19