Art. 18
Deroga all’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo
In vigore dal 23 ott 2024
Deroga all’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo
1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono mantenere nei loro sistemi giuridici le misure esistenti in base alle quali gli operatori economici sono responsabili anche se dimostrano che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.
Gli Stati membri che intendono mantenere le misure di cui al presente paragrafo ne notificano il testo alla Commissione non oltre il 9 dicembre 2026. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
2. In deroga all’, paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono introdurre o modificare nei loro sistemi giuridici le misure in base alle quali gli operatori economici sono responsabili anche se dimostrano che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.
3. Le misure di cui al paragrafo 2:
a)
sono limitate a specifiche categorie di prodotti;
b)
sono giustificate da obiettivi di interesse pubblico; e
c)
sono proporzionate, in quanto sono idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungerli.
4. Lo Stato membro che intenda introdurre o modificare una misura di cui al paragrafo 2 notifica alla Commissione il testo della misura proposta e fornisce una motivazione del modo in cui tale misura è conforme al paragrafo 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
5. Entro sei mesi dal ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 4, la Commissione può formulare un parere sul testo della misura proposta e sulla relativa motivazione, tenendo conto di eventuali osservazioni ricevute da altri Stati membri. Lo Stato membro che intenda introdurre o modificare tale misura la sospende per sei mesi a decorrere dalla notifica alla Commissione, a meno che quest’ultima non esprima il suo parere prima di tale termine.
Storico versioni
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