Art. 16
Termine di prescrizione
In vigore dal 23 ott 2024
Termine di prescrizione
1. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto di avviare un procedimento per chiedere il risarcimento di un danno rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva sia soggetto a un termine di prescrizione di tre anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza di tutti gli elementi seguenti:
a)
il danno;
b)
il carattere difettoso;
c)
l’identità dell’operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno a norma dell’.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 1.
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