Art. 17 · Periodo di scadenza

Art. 17

Periodo di scadenza

In vigore dal 23 ott 2024
Periodo di scadenza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un danneggiato non abbia più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di dieci anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’. Tale periodo decorre: a) dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio; o b) nel caso di un prodotto modificato in maniera sostanziale, la data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale. 2.   In deroga al paragrafo 1, se non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalle date di cui al paragrafo 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il danneggiato non ha più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di 25 anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’.
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