Art. 11

Esenzione dalla responsabilità

In vigore dal 23 ott 2024
Esenzione dalla responsabilità 1.   Un operatore economico di cui all’ non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle situazioni seguenti: a) nel caso del fabbricante o dell’importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio; b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato; c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento; d) che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto a requisiti giuridici; e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto; f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso come indicato all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto al fabbricante del componente; g) nel caso di una persona che modifichi il prodotto come indicato all’, paragrafo 2, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), un operatore economico non è esentato dalla responsabilità se il carattere difettoso di un prodotto è dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante: a) un servizio correlato; b) software, compresi aggiornamenti o migliorie; c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza; d) una modifica sostanziale del prodotto.
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