Art. 10
Onere della prova
In vigore dal 23 ott 2024
Onere della prova
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’attore sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno.
2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova a norma dell’, paragrafo 1;
b)
l’attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza del prodotto stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato; o
c)
l’attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l’uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.
3. Si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione.
4. L’organo giurisdizionale nazionale presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, o entrambi, qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma dell’ e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti del caso:
a)
l’attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno o entrambi; e
b)
l’attore dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi.
5. Il convenuto ha il diritto di confutare le presunzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
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