Art. 9
Divulgazione degli elementi di prova
In vigore dal 23 ott 2024
Divulgazione degli elementi di prova
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un soggetto che, in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso («attore») e che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il convenuto sia tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del convenuto che ha presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la sua necessità di elementi di prova al fine di contrastare una domanda di risarcimento, l’attore sia tenuto, conformemente al diritto nazionale, a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la divulgazione degli elementi di prova a norma dei paragrafi 1 e 2 e conformemente al diritto nazionale sia limitata a quanto necessario e proporzionato.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare la necessità e la proporzionalità della divulgazione degli elementi di prova richiesta da una parte, gli organi giurisdizionali nazionali tengano conto dei legittimi interessi di tutte le parti interessate, compresi i terzi, specialmente per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.
5. Qualora al convenuto sia richiesto di divulgare informazioni che costituiscono un segreto commerciale o un presunto segreto commerciale, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali abbiano il potere di adottare, d’ufficio o su richiesta debitamente motivata di una parte, le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza nel momento in cui sono utilizzate o se ad esse è fatto riferimento nel corso di un procedimento giudiziario o successivamente a esso.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a una parte sia richiesto di divulgare elementi di prova, gli organi giurisdizionali nazionali abbiano il potere di esigere, su richiesta debitamente motivata della controparte o qualora l’organo giurisdizionale nazionale interessato lo ritenga opportuno e conformemente al diritto nazionale, che tali elementi di prova siano presentati in modo facilmente accessibile e facilmente comprensibile, se tale presentazione è ritenuta proporzionata dall’organo giurisdizionale nazionale in termini di costo e di impegno per la parte richiesta.
7. Il presente articolo lascia impregiudicate le eventuali norme nazionali relative alla divulgazione preliminare delle prove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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