Art. 7
Prodotto difettoso
In vigore dal 23 ott 2024
Prodotto difettoso
1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale.
2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:
a)
la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione;
b)
l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;
c)
gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;
d)
gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione;
e)
il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;
f)
i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;
g)
qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente, o di un operatore economico di cui all’, in relazione alla sicurezza del prodotto;
h)
le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;
i)
nel caso di un prodotto la cui finalità è proprio quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.
3. Un prodotto non è considerato difettoso per l’unica ragione che è già stato o sarà immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.
Storico versioni
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