Art. 5

Diritto al risarcimento

In vigore dal 23 ott 2024
Diritto al risarcimento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento in conformità della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché possa chiedere un risarcimento a norma del paragrafo 1 anche: a) la persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale; oppure b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale.
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