Art. 6
Danno
In vigore dal 23 ott 2024
Danno
1. Il diritto al risarcimento a norma dell’ si applica solo alle seguenti tipologie di danno:
a)
morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;
b)
danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:
i)
il prodotto difettoso in sé;
ii)
un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;
iii)
i beni usati esclusivamente a fini professionali;
c)
distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.
2. Il diritto al risarcimento a norma dell’ copre tutte le perdite materiali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il diritto al risarcimento copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.
3. Il presente articolo fa salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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