Art. 13

Riduzione della responsabilità

In vigore dal 23 ott 2024
Riduzione della responsabilità 1.   Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa, gli Stati membri provvedono affinché non sia ridotta o esclusa la responsabilità di un operatore economico quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall’azione o dall’omissione di un terzo. 2.   La responsabilità di un operatore economico può essere ridotta o esclusa qualora il danno sia causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dalla colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.
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