Art. 12

Pluralità di operatori economici responsabili

In vigore dal 23 ott 2024
Pluralità di operatori economici responsabili 1.   Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa, qualora due o più operatori economici siano responsabili dello stesso danno a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché essi possano essere ritenuti responsabili in solido. 2.   Il fabbricante che integri un software quale componente in un prodotto non ha diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante di un componente software difettoso che causa danni se: a) il fabbricante del componente software difettoso era, al momento dell’immissione sul mercato del componente software, una microimpresa o una piccola impresa, vale a dire un’impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (21), e le sue eventuali imprese collegate ai sensi dell’, paragrafo 3, del medesimo allegato, è una microimpresa quale definita all’, paragrafo 3, del medesimo allegato o una piccola impresa quale definita all’, paragrafo 2, del medesimo allegato; e b) il fabbricante che ha integrato il componente software difettoso nel prodotto ha concordato contrattualmente con il fabbricante del componente software difettoso di rinunciare a tale diritto.
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