Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 ott 2024
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
2. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.
3. La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.
4. La presente direttiva non pregiudica:
a)
l’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680;
b)
i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della presente direttiva, comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione;
c)
i diritti di cui il danneggiato gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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