Art. 5
Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale
In vigore dal 23 ott 2024
Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l’accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di un altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tale Stato membro, ove tali documenti formali esistano, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all’, paragrafo 1.
2. Salvo diversamente specificato nella presente direttiva o in altro diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 includano condizioni favorevoli per la persona o le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano offerte alle stesse condizioni alla persona o alle persone che accompagnano o assistono i titolari di una carta europea della disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, o agli animali da assistenza.
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