Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 ott 2024
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche od operatori privati offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l’accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti, nel contesto di un soggiorno breve: a) servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE; b) servizi di trasporto passeggeri; c) altre attività e strutture,anche se fornite a titolo gratuito. 2.   Gli Stati membri applicano la presente direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve ai titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell’Unione, per la durata di tale programma. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve ai titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in visita o soggiornano nel loro territorio. 3.   La presente direttiva non si applica: a) alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009; b) alle prestazioni speciali in denaro contributive o non contributive o alle prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell’occupazione; c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE; d) ai servizi retribuiti o non retribuiti forniti per l’inclusione, l’abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità; e) alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi offerti alle persone con disabilità in considerazione delle loro esigenze individuali e previo soddisfacimento di criteri supplementari, sulla base di una valutazione individuale o di una decisione riguardante il diritto a servizi specifici. 4.   La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l’accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale per le persone con disabilità, compresa una decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità. 5.   La presente direttiva lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di concessione od obbligo di ricevere prestazioni specifiche o condizioni speciali o un trattamento preferenziale, quali accesso gratuito o tariffe ridotte per le persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e per le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali. 6.   La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, o gli animali da assistenza possono trarre da altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell’Unione, compresi i diritti che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale. Una carta europea della disabilità non è richiesta come prova di disabilità per accedere ai diritti di cui al presente paragrafo o esercitare tali diritti per cui possa essere richiesto un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale per le persone con disabilità conformemente al diritto dell’Unione, a meno che lo Stato membro interessato decida di fondere la carta europea della disabilità con il certificato di disabilità nazionale, la carta di disabilità nazionale o un altro documento formale nazionale per le persone con disabilità.
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