Art. 4
Beneficiari
In vigore dal 23 ott 2024
Beneficiari
La presente direttiva si applica:
a)
ai cittadini dell’Unione e ai familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche mediante un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alla prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una persona o, se necessario, da più di un’altra persona, assistente personale o assistenti personali compresi, o da animali da assistenza, il che può essere indicato dalla lettera «A» sulla loro carta europea della disabilità;
b)
ai cittadini dell’Unione e ai familiari i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche mediante un contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alla prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una persona o, se necessario, da più di un’altra persona, assistente personale o assistenti personali compresi.
Per quanto riguarda la lettera a) del primo paragrafo, la lettera «A» può essere aggiunta sulla carta europea della disabilità anche per le persone con disabilità con maggiore necessità di sostegno, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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