Art. 6

Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio

In vigore dal 23 ott 2024
Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l’accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità ivi rilasciati. 2.   Salvo diversamente specificato nella presente direttiva o in altro diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 1 includano condizioni favorevoli per la persona o le persone che accompagnano o assistono persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, tali condizioni favorevoli siano offerte alle stesse condizioni alla persona o alle persone che accompagnano o assistono i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi.
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