Art. 7
Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità
In vigore dal 23 ott 2024
Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità
1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica della carta europea della disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune che figura all’allegato I. Gli Stati membri includono nella versione fisica della carta un codice QR e altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera a), entro un termine ragionevole dopo la loro adozione e non oltre il 5 giugno 2028.
2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L’autorità o l’organismo competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerato un titolare del trattamento, quale definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell’Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.
4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. Le persone con disabilità sono informate della possibilità di richiedere la carta europea della disabilità qualora essa non sia rilasciata direttamente. La carta è rilasciata o rinnovata gratuitamente al beneficiario entro lo stesso termine applicabile al rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o altri documenti formali o alla procedura che riconosce la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità. Gli Stati membri possono decidere di addebitare un onere per i costi relativi al nuovo rilascio della carta europea della disabilità in caso di perdita o danneggiamento. Qualora sia addebitato un tale onere, gli Stati membri provvedono affinché esso non superi i costi amministrativi corrispondenti o impedisca o scoraggi le persone con disabilità dal richiedere il nuovo rilascio della carta europea della disabilità.
5. La carta europea della disabilità è rilasciata in versione fisica ed è integrata da una versione digitale accessibile entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 2. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di chiedere la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all’allegato I. I dati personali contenuti in tale versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.
6. La validità della carta europea della disabilità è determinata dallo Stato membro di rilascio. Gli Stati membri provvedono affinché la carta europea della disabilità abbia la validità più lunga possibile considerando, se del caso, la durata di validità del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di un altro documento formale, o la durata della procedura di riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici, rilasciati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di residenza di una persona con disabilità.
7. Entro il 5 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva:
a)
definendo il codice QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all’avanguardia che utilizzano mezzi elettronici per la versione fisica della carta europea della disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e
b)
stabilendo caratteristiche digitali atte a garantire la sicurezza della versione fisica della carta europea della disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all’interoperabilità, come le applicazioni comuni dell’Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nella versione fisica della carta che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la presente direttiva tramite modifiche ai campi di dati del formato uniforme della carta europea della disabilità di cui all’allegato I, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l’interoperabilità. Tali atti delegati prevedono a favore degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.
Storico versioni
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