Art. 8

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

In vigore dal 23 ott 2024
Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità 1.   Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui all’allegato II. Gli Stati membri includono nella versione fisica della carta un codice QR e altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera a), entro un termine ragionevole dopo la loro adozione e non oltre il 5 giugno 2028 2.   I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri. 3.   Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L’autorità o l’organismo competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerato un titolare del trattamento, quale definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell’Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali. 4.   Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 90 giorni, a meno che non siano in corso le valutazioni necessarie. Gli Stati membri possono rilasciare e rinnovare il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità gratuitamente o addebitare un onere per i costi relativi al rilascio e al rinnovo. Qualora sia addebitato un tale onere, gli Stati membri provvedono affinché non superi i costi amministrativi corrispondenti o impedisca o scoraggi le persone con disabilità dal richiedere il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca, quando il beneficiario ne richiede il rilascio e in ogni caso entro il 5 dicembre 2029, tutti i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità esistenti rilasciati a livello nazionale, regionale o locale conformemente alla raccomandazione 98/376/CE. Fino a tale data, gli Stati membri possono consentire che i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati prima del 5 giugno 2028, conformemente alla raccomandazione 98/376/CE, abbiano nel loro territorio lo stesso effetto del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. 6.   Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato in versione fisica. Gli Stati membri possono decidere di integrare la versione fisica del contrassegno con una versione digitale dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 2. Negli Stati membri in cui la versione fisica del contrassegno è integrata da una versione digitale, le persone con disabilità possono richiedere il contrassegno nella versione fisica e, se lo desiderano, sia in versione fisica che digitale. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all’allegato II. I dati personali contenuti in tale versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati. 7.   Entro il 5 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva: a) definendo il codice QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all’avanguardia che utilizzano mezzi elettronici per la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e b) stabilendo specifiche tecniche comuni atte a garantire la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all’interoperabilità, come le applicazioni comuni dell’Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nelle versioni fisiche del contrassegno che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la presente direttiva tramite modifiche ai campi di dati del formato uniforme del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità di cui all’allegato II, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l’interoperabilità. Tali atti delegati prevedono a favore degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.
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