Art. 10
Sorveglianza e conformità
In vigore dal 23 ott 2024
Sorveglianza e conformità
1. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano le misure necessarie per scongiurare il rischio di falsificazione e frode e contrastano attivamente il rilascio e l’utilizzo fraudolenti e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
2. Qualora uno Stato membro riscontri nel suo territorio casi di abusi gravi o sistematici della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati da un altro Stato membro, tale Stato membro ne informa lo Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l’opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionali. Gli Stati membri si scambiano le informazioni sui casi di abuso di tali carte o contrassegni.
3. Gli Stati membri controllano, se del caso, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2841:oj#art-10