Art. 12
Autorità o organismi competenti e punti di contatto
In vigore dal 23 ott 2024
Autorità o organismi competenti e punti di contatto
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti o uno o più organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
2. Gli Stati membri designano uno o più punti di contatto nazionali per facilitare il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione sull’adeguato recepimento e la corretta attuazione della presente direttiva. Entro il 5 giugno 2025, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro punti di contatto nazionali.
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