Art. 11

Accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione

In vigore dal 23 ott 2024
Accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione 1.   Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità. 2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche con soluzioni accessibili, in merito all’esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. La Commissione intraprende una campagna di sensibilizzazione dell’Unione in collaborazione con gli Stati membri e promuove costantemente la sensibilizzazione e la diffusione di informazioni sull’attuazione della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri adottano misure per sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all’esistenza e all’utilizzo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e incoraggiare tali autorità e operatori a offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale e condizioni e strutture di parcheggio alle persone con disabilità in una serie il più possibile ampia di servizi, altre attività e strutture. 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882, anche attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche, o con altri mezzi adeguati.
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