Art. 15

Disposizioni specifiche per i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali

In vigore dal 23 ott 2024
Disposizioni specifiche per i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali I rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai rappresentanti dei lavoratori possono esercitare i diritti conferiti ai rappresentanti dei lavoratori a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafi 1 e 4, dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, solo nella misura in cui agiscono per conto di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali ma non sono lavoratori delle piattaforme digitali per quanto riguarda la protezione dei loro dati personali.
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