Art. 8

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2024
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 1.   Il trattamento dei dati personali da parte di una piattaforma di lavoro digitale mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati è un tipo di trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Nell’effettuare, a norma di tale disposizione, la valutazione dell’impatto del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulla protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ivi incluso sulle limitazioni del trattamento a norma dell’ della presente direttiva, le piattaforme di lavoro digitale, agendo in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, chiedono il parere delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti. 2.   Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione di cui al paragrafo 1 ai rappresentanti dei lavoratori.
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