Art. 7

Limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati

In vigore dal 23 ott 2024
Limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati 1.   Le piattaforme di lavoro digitali, mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati: a) non trattano dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; b) non trattano dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con altre persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; c) non raccolgono dati personali di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali quando questa non sta svolgendo un lavoro mediante le stesse o non si sta proponendo di svolgerlo; d) non trattano dati personali per prevedere l’esercizio di diritti fondamentali, compresi la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all’informazione e alla consultazione stabiliti nella Carta; e) non trattano dati personali per desumere l’origine razziale o etnica, lo status di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la disabilità, lo stato di salute, comprese le malattie croniche o la sieropositività, lo stato emotivo o psicologico, l’adesione a un sindacato, la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona; f) non trattano i dati biometrici, quali definiti all’, punto 14), del regolamento (UE) 2016/679, di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali per stabilirne l’identità confrontandoli con i dati biometrici di persone fisiche conservati in una banca dati. 2.   Il presente articolo si applica a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali dall’inizio della procedura di assunzione o di selezione. 3.   Oltre ai sistemi di monitoraggio automatizzati e ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche alle piattaforme di lavoro digitali qualora queste utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2831:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo