Art. 6

Quadro di misure di sostegno

In vigore dal 23 ott 2024
Quadro di misure di sostegno Gli Stati membri stabiliscono un quadro di misure di sostegno al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto della presunzione legale. In particolare: a) elaborano orientamenti adeguati, anche sotto forma di raccomandazioni concrete e pratiche, affinché le piattaforme di lavoro digitali, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e le parti sociali comprendano e attuino la presunzione legale, anche per quanto riguarda le procedure per confutarla; b) elaborano orientamenti e stabiliscono procedure adeguate per le autorità nazionali competenti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, anche sulla collaborazione tra le autorità nazionali competenti, affinché le stesse individuino, affrontino e perseguano attivamente le piattaforme di lavoro digitali che non rispettano le norme applicabili alla determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; c) prevedono controlli e ispezioni efficaci effettuati dalle autorità nazionali competenti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, e in particolare istituiscono, se del caso, controlli e ispezioni su specifiche piattaforme di lavoro digitali qualora l’esistenza di un rapporto di lavoro tra tale piattaforma e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali sia stata accertata da un’autorità nazionale competente, garantendo nel contempo che tali controlli e ispezioni siano proporzionati e non discriminatori; d) prevedono una formazione adeguata per le autorità nazionali competenti e garantiscono la disponibilità di competenze tecniche nel settore della gestione algoritmica, per consentire loro di svolgere i compiti di cui alla lettera b).
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