Art. 10

Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati

In vigore dal 23 ott 2024
Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro. 2.   Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di garantire risorse umane sufficienti per supervisionare e valutare in modo efficace l’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati o dai sistemi decisionali automatizzati. Le persone incaricate dalla piattaforma di lavoro digitale di svolgere la funzione di supervisione e valutazione dispongono della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie per esercitare tale funzione, comprese quelle necessarie per non accogliere le decisioni automatizzate. Tali persone godono di protezione contro il licenziamento o equivalenti, contro l’adozione di misure disciplinari e altri trattamenti sfavorevoli per aver esercitato le loro funzioni. 3.   Qualora dalla supervisione o dalla valutazione di cui al paragrafo 1 emerga un elevato rischio di discriminazione sul lavoro nell’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o si rilevi che decisioni individuali prese o sostenute da sistemi di monitoraggio automatizzati e da sistemi decisionali automatizzati hanno violato i diritti di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, una modifica del sistema di monitoraggio automatizzato o del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro. 4.   Le informazioni sulla valutazione a norma del paragrafo 1 sono trasmesse ai rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Le piattaforme di lavoro digitali mettono altresì tali informazioni a disposizione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e delle autorità nazionali competenti su loro richiesta. 5.   Qualsiasi decisione di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l’account di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente è presa da un essere umano.
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