Art. 17
Accesso alle informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali
In vigore dal 23 ott 2024
Accesso alle informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali
1. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano a disposizione delle autorità competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali le informazioni seguenti:
a)
il numero di persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata disaggregato per livello di attività e la loro situazione contrattuale o occupazionale;
b)
i termini e le condizioni generali stabiliti dalla piattaforma di lavoro digitale e applicabili a tali rapporti contrattuali;
c)
la durata media dell’attività, il numero medio settimanale di ore di lavoro svolte da ciascuna persona e il reddito medio derivante dall’attività delle persone che svolgono regolarmente un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata;
d)
gli intermediari con cui la piattaforma di lavoro digitale ha un rapporto contrattuale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali forniscano alle autorità competenti informazioni sul lavoro prestato dalle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e sulla loro situazione occupazionale.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per ciascuno Stato membro in cui le persone svolgono un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), le informazioni sono fornite solo su richiesta.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno ogni sei mesi e, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), ogni volta che i termini e le condizioni sono modificati nella sostanza.
Nonostante il primo comma, per quanto riguarda le piattaforme di lavoro digitali che sono PMI, comprese le microimprese, gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano aggiornate almeno una volta all’anno.
5. Le autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno il diritto di chiedere alle piattaforme di lavoro digitali ulteriori chiarimenti e dettagli riguardanti le informazioni fornite, compresi dettagli relativi al contratto di lavoro. Le piattaforme di lavoro digitali rispondono a tale richiesta fornendo una risposta motivata senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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