Art. 19
Procedure per conto o a sostegno di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali
In vigore dal 23 ott 2024
Procedure per conto o a sostegno di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali
Fatto salvo l’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i soggetti giuridici che, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a difendere i diritti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali rappresentanti e soggetti giuridici possano agire per conto o a sostegno di una o più persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in caso di violazione dei diritti o degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
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