Art. 20

Canali di comunicazione per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali

In vigore dal 23 ott 2024
Canali di comunicazione per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme di lavoro digitali forniscano la possibilità, per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, di contattarsi e comunicare tra loro in maniera privata e sicura, nonché di contattare i rappresentanti dei lavoratori o essere da loro contattate, attraverso l’infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali o tramite mezzi altrettanto efficaci, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di astenersi dall’accedere a tali contatti e comunicazioni e dal monitorarli.
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