Art. 16

Dichiarazione del lavoro mediante piattaforme digitali

In vigore dal 23 ott 2024
Dichiarazione del lavoro mediante piattaforme digitali Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto degli Stati membri interessati. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi specifici previsti dal diritto dell’Unione a norma dei quali il lavoro deve essere dichiarato agli organi competenti dello Stato membro nelle situazioni transfrontaliere.
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