Art. 13
Informazione e consultazione
In vigore dal 23 ott 2024
Informazione e consultazione
1. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda l’informazione e la consultazione, né le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’informazione e la consultazione, quali definite all’, lettere f) e g), della direttiva 2002/14/CE, dei rappresentanti dei lavoratori da parte delle piattaforme di lavoro digitali riguardino anche le decisioni che possono comportare l’introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo.
Ai fini del presente paragrafo, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono effettuate secondo le stesse modalità relative all’esercizio dei diritti di informazione e consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE.
3. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possono essere assistiti da un esperto di loro scelta nella misura in cui ciò sia loro necessario per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Se una piattaforma di lavoro digitale conta più di 250 lavoratori nello Stato membro interessato, le spese per l’esperto sono a carico della piattaforma di lavoro digitale, a condizione che siano proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire la frequenza delle richieste di un esperto, garantendo nel contempo l’efficacia dell’assistenza.
Storico versioni
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