Art. 42
Cooperazione tra prestatori di servizi intermediari
In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione tra prestatori di servizi intermediari
Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione ai fini dell'autoregolamentazione tra i pertinenti prestatori di servizi intermediari, come ad esempio la definizione di codici di condotta.
Gli Stati membri sensibilizzano in merito alle misure di autoregolamentazione adottate dai pertinenti prestatori di servizi intermediari in relazione alla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le misure volte a rafforzare i meccanismi attuati da tali prestatori di servizi intermediari per contrastare il materiale online di cui all', paragrafo 1, e a migliorare la formazione del personale per quanto riguarda la prevenzione dei reati di cui alla presente direttiva in materia di assistenza e sostegno alle vittime dei reati di cui alla presente direttiva.
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