Art. 44

Raccolta dei dati e ricerca

In vigore dal 14 mag 2024
Raccolta dei dati e ricerca 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica. 2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti dati esistenti, disponibili a livello centrale, disaggregati per sesso, fascia d'età (minore/adulto) della vittima e dell'autore del reato e, ove possibile e pertinente, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato: a) numero annuo dei reati denunciati e delle condanne per violenza contro le donne o violenza domestica, ottenuti da fonti amministrative nazionali; b) numero di vittime uccise in reati di violenza contro le donne o di violenza domestica; c) numero e capacità delle case rifugio per Stato membro; e d) numero di chiamate alle linee di assistenza telefonica nazionali. 3.   Gli Stati membri si adoperano per svolgere indagini sulla popolazione a intervalli regolari per valutare la prevalenza e le tendenze per tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati risultanti dalle indagini di cui al primo comma non appena sono disponibili. 4.   Al fine di garantire la comparabilità e la standardizzazione dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo le norme da questi elaborate, a norma del paragrafo 5. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. I dati trasmessi non contengono dati personali. 5.   L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 2 anche stabilendo norme comuni e tenendo conto delle prescrizioni di cui al suddetto paragrafo. 6.   Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte a norma del presente articolo in modo facilmente accessibile. Tali statistiche non contengono dati personali. 7.   Come minimo fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione sostiene o effettua ricerche sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna delle forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.
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