Art. 45

Relazioni e riesame

In vigore dal 14 mag 2024
Relazioni e riesame 1.   Entro 14 giugno 2032 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti il funzionamento della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sulla valutazione della presente direttiva. 2.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione per determinare l'impatto della presente direttiva e se l'obiettivo di prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione è stato conseguito, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta, in particolare, la necessità di ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva e di introdurre nuovi reati. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 3.   Entro 14 giugno 2032 la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure a livello dell'Unione per contrastare efficacemente le molestie e la violenza sessuali sul luogo di lavoro, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, del quadro giuridico dell'Unione sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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