Art. 43
Cooperazione a livello dell'Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione a livello dell'Unione
Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e a livello dell'Unione e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tale cooperazione, gli Stati membri perseguono quanto meno gli obiettivi seguenti:
a)
scambio reciproco di migliori prassi attraverso reti consolidate che si occupano di questioni relative alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, nonché con le agenzie dell'Unione, nei limiti dei rispettivi mandati;
b)
ove necessario, consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale, entro i limiti dei rispettivi mandati.
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