Art. 43

Cooperazione a livello dell'Unione

In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione a livello dell'Unione Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e a livello dell'Unione e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tale cooperazione, gli Stati membri perseguono quanto meno gli obiettivi seguenti: a) scambio reciproco di migliori prassi attraverso reti consolidate che si occupano di questioni relative alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, nonché con le agenzie dell'Unione, nei limiti dei rispettivi mandati; b) ove necessario, consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale, entro i limiti dei rispettivi mandati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1385:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo