Art. 41
Cooperazione con le organizzazioni non governative
In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione con le organizzazioni non governative
Gli Stati membri cooperano e organizzano consultazioni periodiche con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, in particolare per quanto riguarda: la prestazione di assistenza adeguata alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi, la formazione nonché il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.
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