Art. 41

Cooperazione con le organizzazioni non governative

In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione con le organizzazioni non governative Gli Stati membri cooperano e organizzano consultazioni periodiche con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, in particolare per quanto riguarda: la prestazione di assistenza adeguata alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi, la formazione nonché il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1385:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo